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Diritto matrimoniale: requisiti, diritti e doveri nel Codice civile

Quattordici articoli per orientarsi fra promessa, impedimenti, cognome e responsabilità familiari, con riferimenti al testo vigente e alle pratiche matrimoniali.

Giardino con palme

Il Codice civile disciplina la promessa di matrimonio, i requisiti per sposarsi e i diritti e doveri che nascono dall’unione. I quattordici articoli illustrati qui offrono una traccia per comprendere le principali questioni e preparare le domande da rivolgere allo Stato civile o al professionista che segue il caso.

Le sezioni sono spiegazioni dei contenuti normativi, non trascrizioni letterali. Il riferimento è il testo vigente del Codice civile. Le unioni civili fra persone dello stesso sesso hanno una disciplina specifica nella legge 76/2016, che modifica e richiama anche alcune disposizioni matrimoniali.

Articolo 79. La promessa di matrimonio

La promessa lascia libera la decisione di celebrare le nozze. Aver annunciato il matrimonio o concordato conseguenze per il suo mancato svolgimento non obbliga a sposarsi né a eseguire quanto pattuito per il caso di inadempimento. La libertà del consenso resta quindi distinta dalle questioni economiche che possono sorgere quando il progetto si interrompe.

Articolo 80. La restituzione dei doni

Se il matrimonio non viene celebrato, chi ha fatto doni a causa della promessa può domandarne la restituzione. La disposizione riguarda il legame fra il dono e la promessa: per applicarla occorre considerare le circostanze concrete. La domanda deve essere proposta entro un anno dal rifiuto di celebrare il matrimonio oppure dalla morte di uno dei promittenti. La valutazione del singolo dono tiene conto anche dell’articolo 785, sulle donazioni in riguardo al matrimonio, e degli articoli 2964 e seguenti, sulla decadenza.

Articolo 82. Il matrimonio davanti al ministro del culto cattolico

Il Codice rinvia al Concordato con la Santa Sede e alle leggi speciali per il matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico. Per un matrimonio con effetti civili occorre coordinare il percorso religioso con gli adempimenti previsti dall’ordinamento statale. La scelta del rito va perciò accompagnata dalla verifica dei documenti e delle pubblicazioni con parrocchia e Stato civile.

Articolo 84. L’età per contrarre matrimonio

La regola è la maggiore età. Chi ha compiuto sedici anni può essere ammesso al matrimonio soltanto dal tribunale, su propria istanza e per gravi motivi. Il giudice accerta maturità psicofisica e fondatezza delle ragioni addotte, dopo aver sentito pubblico ministero, genitori o tutore.

Il provvedimento è un decreto emesso in camera di consiglio, comunicato al pubblico ministero, agli sposi, ai genitori e al tutore. È possibile proporre reclamo alla corte d’appello entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione; la corte decide con ordinanza non impugnabile in camera di consiglio. In assenza di reclamo, il decreto acquista efficacia decorso quel termine.

Articolo 85. L’interdizione giudiziale

L’articolo disciplina l’impedimento al matrimonio per la persona interdetta per infermità di mente. Se il procedimento di interdizione è stato soltanto promosso, il pubblico ministero può chiedere la sospensione della celebrazione; in questo caso occorre attendere il passaggio in giudicato della sentenza che decide sull’istanza. La norma riguarda uno specifico istituto giuridico: situazioni personali e altri strumenti di protezione richiedono una valutazione distinta.

Articolo 86. La libertà di stato

Per sposarsi occorre essere liberi da un precedente matrimonio e da una precedente unione civile fra persone dello stesso sesso. Quest’ultimo riferimento è stato introdotto dalla legge 76/2016. La sola separazione personale non scioglie il matrimonio: chi ha una precedente unione deve verificare con lo Stato civile gli atti che ne attestano lo scioglimento, la cessazione degli effetti civili o le altre vicende rilevanti.

Articolo 87. Parentela, affinità e adozione

L’articolo elenca nove gruppi di rapporti che impediscono il matrimonio fra le persone interessate:

  1. Ascendenti e discendenti in linea retta.
  2. Fratelli e sorelle, sia con entrambi i genitori in comune sia con un solo genitore comune.
  3. Zio e nipote, zia e nipote, nei rapporti indicati dalla norma.
  4. Affini in linea retta: l’impedimento permane anche se il matrimonio da cui deriva l’affinità è dichiarato nullo, sciolto o privo di effetti civili a seguito della relativa pronuncia.
  5. Affini in linea collaterale di secondo grado.
  6. Adottante, adottato e discendenti di quest’ultimo.
  7. Figli adottivi della stessa persona.
  8. Adottato e figli dell’adottante.
  9. Adottato e coniuge dell’adottante, oppure adottante e coniuge dell’adottato.

Il tribunale può autorizzare il matrimonio nei casi dei numeri 3 e 5 e, per il numero 4, quando l’affinità deriva da un matrimonio dichiarato nullo. La domanda è presentata dagli interessati e viene sentito il pubblico ministero; il decreto è notificato a entrambi. Per reclamo ed efficacia sono richiamati i commi quarto, quinto e sesto dell’articolo 84. Nel testo vigente resta inoltre un riferimento all’affiliazione fra i casi autorizzabili, da esaminare quando siano coinvolti rapporti costituiti secondo la disciplina storica di quell’istituto.

Articolo 88. L’impedimento derivante da delitto

Il matrimonio è impedito fra due persone quando una è stata condannata per omicidio, consumato o tentato, del coniuge dell’altra. L’articolo prevede anche la sospensione della celebrazione nei casi di rinvio a giudizio o di ordine di cattura indicati dalla disposizione, fino alla sentenza di proscioglimento. Sono ipotesi che richiedono l’esame dei provvedimenti giudiziari.

Articolo 89. Il divieto temporaneo di nuove nozze

La disposizione prevede per la donna un termine di trecento giorni dopo scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio, con eccezioni espressamente stabilite. Sono esclusi i casi di divorzio previsti dall’articolo 3, numero 2, lettere b) e f), della legge 898/1970 e quelli di nullità per impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei coniugi.

Il tribunale può autorizzare le nuove nozze quando lo stato di gravidanza è inequivocabilmente escluso oppure quando una sentenza passata in giudicato accerta che non vi è stata convivenza con il marito nei trecento giorni precedenti la fine del matrimonio. Si applicano i richiami procedurali agli articoli 84 e 87 indicati dalla norma; il divieto cessa dal termine della gravidanza. La presenza di eccezioni rende essenziale verificare il caso concreto, prima di calcolare un’attesa sulla sola data del provvedimento.

Articolo 90. L’assistenza al minore

Con il decreto previsto dall’articolo 84, il tribunale o la corte d’appello nominano, quando le circostanze lo richiedono, un curatore speciale che assista il minore nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali. Questo passaggio riguarda gli accordi patrimoniali e si accompagna alla valutazione necessaria per l’ammissione al matrimonio.

Articolo 143. Diritti e doveri reciproci

Il matrimonio attribuisce ai coniugi gli stessi diritti e gli stessi doveri. Comprende fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione nell’interesse della famiglia e coabitazione. Ciascuno contribuisce ai bisogni familiari in rapporto alle proprie risorse e alla capacità di lavoro professionale o domestico.

Il contributo familiare comprende quindi anche il lavoro svolto in casa. Questi doveri sono distinti dalla scelta fra comunione e separazione dei beni, che riguarda il regime patrimoniale.

Articolo 143-bis. Il cognome della moglie

La disposizione prevede l’aggiunta del cognome del marito a quello della moglie e il suo uso durante lo stato vedovile fino alle eventuali nuove nozze. La Corte costituzionale ha chiarito che si tratta di una facoltà: il cognome anagrafico della moglie rimane quello proprio. L’uso del cognome coniugale va quindi distinto dalla modifica del nome nei registri e sui documenti. Anche la scelta del cognome comune nelle unioni civili segue regole specifiche di uso, senza sostituire il cognome anagrafico.

Articolo 144. Vita familiare e residenza

I coniugi concordano l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza considerando le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia. A ciascuno spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato. Il principio richiama un’organizzazione condivisa delle decisioni quotidiane, da adattare al lavoro, alla casa e alle responsabilità familiari.

Articolo 147. I doveri verso i figli

Entrambi i coniugi hanno il dovere di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, rispettandone capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 315-bis. La formulazione aggiornata comprende espressamente l’assistenza morale e pone al centro il rispetto della persona del figlio. La disciplina della filiazione riconosce un unico stato giuridico di figlio, superando la precedente distinzione fra figli “legittimi” e “naturali”.

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