Documento e ricerca · Trani e il mare

Il contratto di paranza

L’accordo del 29 maggio 1791 fra Basso e Sciascia: due barche, utili, spese e rischi condivisi.

Immagine storica del porto di Trani
Questo testo approfondisceLa paranza tranese: barche, uomini e mestieri

Una società per pescare insieme

Da un atto notarile rogato in Trani per notaio Donatellis Vincenzo il 29 maggio 1791 le barche di proprietà di Cosmo Basso e Sciascia Nicola vengono asservite in "paranza". L'atto viene stilato in modo solenne alla presenza dei testimoni ed obbliga le parti e loro successori stabilendo che "non possono separarsi, e dividersi tra di loro, ma che debbano tirare unitamente la pesca".

Con il predetto contratto le parti si obbligano a costituire una paranza attraverso il conferimento di due barche, assumendo in proprio tutto il rischio dell'impresa, con ripartizione in parte uguale sia degli utili che delle perdite.

In uguale modo sono regolate le spese per le attrezzature e manutenzione, restando attribuite alla loro personale responsabilità il buon governo delle due imbarcazioni.

Per effetto del predetto atto, le singole barche costituiscono un unico bene e come tale, in caso di separazione, non sono vendibili singolarmente, ma entrambe le barche, costituenti la paranza occorrerà venderle unitariamente con il comune consenso. In tal senso essi si obbligano per sè e loro successori al presente atto, con tutti i loro beni presenti e futuri, nessuna eccezione fatta.

Il documento del 29 maggio 1791

La trascrizione conserva le grafie notarili e le formule della copia disponibile. L’incipit è in latino; il corpo dell’atto passa all’italiano con formule latine. I nomi dei contraenti appartengono a questo documento del Settecento e non vanno confusi con persone omonime vissute nell’Ottocento.

Die vigesimo nono mensis May milleximo septicentesimo nonagesimo primo, in civitate Trani, de licentias obbligatio Domnicum.

Costituiti personalmentenella presenza nostra Cosimo Basso Mauro di questa città di Trani, il quale agge, ed interviene alle cose interdette per sè, suoi eredi, e successori da una parte e Nicola Sciascia della città di Bisceglie, abitante da più anni in questa suddetta di Trani, il quale perimenti agge, ed interviene alle cose qui sotto dette per sè, suoi eredi, e successori, dall'altra parte.

Dette parti asseriscono spontaneamente avanti noi, qualmente possedendo li suddetti Cosma e Nicola una barca peschereccia, o sia la metà di una paranza comprata con proprio denaro, ed un'altra barca simile nuova di parte costrutta anche con proprio loro denaro; oggi per la comune loro cautela hanno stabilita una perfetta società tra essi, e qui dichiarano con giuramento, che ledette due barche pescareccie, che compongono una intiera paranza alla Gaetana è di loro particolare spettanza e pertinenza, ed a oggi soprattutto sopradetto giorno resta o restar debba quella in società tra detti Cosma e Nicola e menarsi per comune conto, e ragione, ed hanno convenuto, e stabilito ancora, che per detta società di paranza debbano stare sa al lucro, che alla perdita, quod absit, in maniera che essendoci lucro questo divider debbasi a mettà per ciascheduno, ed essendoci perdita, debbano andare a carico di essi Siascia e Basso anche a metà per caduno di essi.

Si conviene ancora, che tutti quegli attrezzi ed altre cose necessarie, che necessiteranno in qualunque tempo per lo buon governo e mantenimento di detta paranza, debbano andare a spese comuni, ed ognuno debba essere tenuto per la sua parte e porzione ed in fine si è convenuto, che non possono separarsi, e dividersi tra di loro, ma che debbano tirare unitamente la pesca, e volendo poi vendere detta paranza, la debbano vendere di comune consenso, e volontà, ed ognuno di essi soci, nonchè Sciascia e Basso badar debba all'interesse della paranza anzidetta per lo buon governo di essa, come pura, quia sic, et non alias.

Ed hanno promesso, e convenuto dette pati vicendevolmente per vollerne stipulare il tutto aver per dato, agito, e fermo, e non contravvenire per qualsivoglia ragione o causa.

E per la reale osservanza e fermezza delle anzidette cose, dette parti, e ciascuna di esse, per quanto a caduna delle medesime spetta, ed appartiene, spontaneamente avanti a noi hanno obbligato, ed obbligano loro stesse, e ciascuno di esse, loro eredi, successori, e beni tutti, presenti e futuri, ad invicem rispettivamente et mediates cum protestate capiendis cum clausuli costituiti et precaris renunciaverunt et iuraverunt.

Magnifico Emanuele Fusco, regio ad contracti iudice, Reverendo Sacerdote Don Sebastiano Mastronicola, Don Nicolas Covelli et Vincentio di Doma.

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