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Ordinamenta et consuetudo maris: i 32 capitoli
Naufragi, merci, contratti e vita a bordo nel testo storico dei consoli del mare di Trani.
Gli Ordinamenta et consuetudo maris raccolgono norme sulla navigazione e sui rapporti fra padroni di nave, mercanti e marinai. Le controversie riguardano merci perdute, noli, testimonianze, recuperi, avarie e pericoli del viaggio: un quadro concreto delle responsabilità che tenevano insieme la comunità di bordo.
Come leggere il documento
La data tradizionale è il 1063, ma la datazione è discussa: alcuni studi propongono il XIV secolo. Il testo è trasmesso anche da edizioni a stampa cinquecentesche. Non è quindi opportuno presentarlo senza riserve come un codice dell’XI secolo o attribuirgli un primato assoluto.
Seguono tutti i 32 capitoli nella trascrizione storica, non una traduzione in italiano contemporaneo. Numeri e titoletti facilitano la consultazione; il lessico antico e le formulazioni talvolta oscure sono conservati. “Fortuna” indica qui il pericolo o la tempesta; “nolo” il corrispettivo del trasporto. Queste regole appartengono alla storia del diritto, non alla normativa vigente.
L’apertura: i consoli del mare
Al nome dell'onnipotente Iddio, Amen. Millesimo Sexagesimetertio, prima indizione. Questi infrascritti ordinamenti, ragione furono fatti, ordinati, promisi, ancora deliberati per li nobili, descritti huomini Messer Angelo de Bramo, M. Simone de Brado, Conte Nicola di Roggiero della Città di Trani eletti Consoli in arte del mare per li più sufficienti, che si potesse trovare in questo golfo Adriatico.
Naufragi, perdite e contratti di trasporto
1. Naufragio, nave e merci
Propongono, dicono, determinano, e diffiniscono questa infrascritta questione dell'arte del mare, la quale è così fatta: che se alcuna nave grande, ovvero piccola, desse in terra per fortuna, fosse spartita la poppa a proda, la mercanzia che sta nella detta nave non si sia tenuta a emendare la detta nave. Et se la detta nave nò fosse spartita da poppa a proda, la mercantia che sta in essa sia tenuta a emendare la detta nave. Et li marinai siano tenuti ad aspettare otto dì per scampare li suoi corredi. Et qualunque marinaio che si partisse innanzi il detto termine di otto dì della detta nave, sia tenuto a pagare di ogni denaro del suo salario, dè tre danari dieci.
2. Perdite dei corredi
Propongono ancora, dicono, e diffiniscono li predetti Consoli, che qualunque corredo si perdesse, non sia tenuto d'andare à marea: salv, che li detti corredi non fussero guasti, ovvero perduti per campare le persone, la mercantia e anche la nave, che se in questo caso fossero li detti corredi, siano tenuti di andare à marea.
3. Merci sottratte dai corsari
Propongono ancora, dicono, e diffiniscono li detti Consoli, che se la mercantia della nave fusse rabbata da Corsari, sia tenuta la detta mercantia rabbata di andare a marea. Et che se ne campassero di queste mercantie, che non fussero rabbate, tutte quelle che campassero siano tenute di emendare quella che fosse rabbata. Et che lo salario delli marinai non sia tenuto di emendare mercantia veruna.
4. Imbarcazioni scoperte e getto delle merci
Propongono, dicono, e diffiniscono li predetti Consoli, del mare, che se una barcha scoperta andasse in terra à sfasciarsi, e si sfasciasse, la mercantia non sia tenuta a emendare la barcha. Et si la barcha scoperta fusse in pelago in fortuna, e li marinai della detta barcha per questa fortuna gettassero in mare la mercantia per meglio scampare la mercantia, così perduta deve andare à marea.
5. Ritorno in porto dopo la partenza
Propongono, dicono, e diffiniscono li predetti Consoli, che se una nave grande, ovvero piccola, fusse noleggiata, e carcata si partisse del porto, avesse fatta vela, e la detta nave per caso tornasse in porto se li mercanti ridomandassero la robba, e non volessero che la detta nave portasse più oltra, il patrone della nave deve haver tutto lo nolo convenuto, come se l' havesse portata dove che li mercanti avessero voluto.
6. Rinuncia al trasporto prima della partenza
Propongono, dicono, e diffiniscono li detti Consoli, che qualunque nave, ò grande, ò piccola fusse carcata in porto, e innanzi che la detta nave si partisse del porto li mercanti gli domandassero la lor mercantia, il patrone della nave gli deve rendere la mercantia, e esso padrone deve havere, e ricevere dà mercanti il mezo del nolo convenuto.
7. Mancata consegna del carico
Propongono ancora, dicono e diffiniscono li predetti Consoli, che se la detta nave fusse in porto per carcarsi, li mercanti che l'havessero noleggiata, e promesso al patrone di dargli la mercantia, non la volessero poi dare, il patrone non gli può domandare altro che il quarto del nolo.
8. Approdi vietati e responsabilità del padrone
Propongono ancora, dicono, e difchiarano li sopradetti Consoli, che se un patrone di nave andasse in luoghi dinetati, o ancora andasse in porto dove non dovesse andare: salvo, che non fusse per fortuna, gabella, e ogni altro danno, in questo camino, e altri luoghi dinetati e advenessero, che li marinai della detta nave vetassero al patrone, e il patrone non lo volesse fare, sia tenuto il patrone à pagare tutto questo danno, e in caso che li marinai, e anco il patrone non conoscesse questo fatto, il danno tutto che advenisse deve andare à marea.
Il lavoro a bordo e le decisioni in navigazione
9. Motivi di allontanamento del marinaio
Propongono, dicono, determinano e diffiniscono li detti Consoli del mare, che veruno patrone possa lasciare nessuno marinaro, altro che non fusse per quattro cagioni, e difetti di esso marinaro: prima per biastemare Dio, la seconda per esser meschiardo,; la terza per essere ladro; la quarta per lussuria. e per queste quattro cose il patrone possa lasciare il marinaio, e condurlo in terra ferma, e fare le ragioni loro in terra ferma.
10. Marinaio ammalato
Propongono, e diffiniscono li predetti Consoli del mare, che se un marinaio si partisse con la nave dalla sua terra, e si ammalasse, esso deve havere tutta la sua parte.
11. Passaggio ad altra nave e voto di pellegrinaggio
Propongono, e diffiniscono li detti Consoli, che se un marinaio si conducesse, over partisse con la nave da casa sua, esso non si può partire, ne lasciare l'armaria della detta nave: salvo, che per tre cagioni, e cose: la prima è, se esso fusse fatto patrone di un'altra nave; la seconda se fusse fatto nocchiero, la terza è, se in quello presente viaggio avesse fatto voto di andare à san Giacomo, al Santo Sepolcro, o à Roma, e per queste tre cose ha cagione legittima di partirsi, e deve essere licenziato senz'altro interesse, ò danno refare.
12. Partenza del marinaio a parte
Propongono ancora, dicono, e diffiniscono, li predetti Consoli del mare, che qualunque patrone menasse marinai à parte in nave grande, ovvero piccola, e se lo detto marinaio si volesse partire, gli devi lasciare la metà di quello che dovesse havere, ovvero della parte sua.
13. Vele e decisioni durante la tempesta
Propongono, dicono, e dichiarano li detti Consoli del mare, che qualunque patrone andasse con una fortuna à vela, e la sua vela fignastasse, si suo tutto il danno. Ma se esso andasse à vela e dicesse alli marinai, cala mò che io voglio mettere la terza vela, e li mercanti, e li marinai gli dicessero questo, che non calasse, ma che tenesse duro, e la detta vela si perdesse; in ciò sia tenuta de ire, o andare à marea.
14. Nave all’ancora, cavi e autorizzazioni
Propongono ancora, dicono, e diffiniscono li detti Consoli del mare, che se la nave fosse sorta, li marinai non devono levare senza licenzia del patrone, ovvero del nocchiero. E più a questo se la garoppa, ovvero il canapo si mozasse, questo si deve andare à marea. Anche mosse con lor litigia li facesse forza, e perdessero l'ancora, non sia tenuto à emendarsi, ne andare à marea.
15. Comandi del nocchiero e partenza dal porto
Propongono ancora, dicono, e diffiniscono li detti Consoli del mare, che qualunque nave facesse vela della sua terra, che noi gli togliamo libertà, che non debba calare vie collare, ne tenere sosta, ne mollare sosta senza licentia del nocchiero. Et la nave stando in porto, il nocchiero non possa trare la nave del porto senza licentia del patrone.
Scritture, consegne e recuperi
16. Scrivano, testimonianze e quaderno di bordo
Proponemo, dicemo, e sententiamo noi Consoli predetti, che qualunque patrone che menasse scrivano, esso debba essere giurato del suo comune, essere buono, e leale. Et questo detto patrone non possa fare scrivere nessuna cosa, che habbia con nessun mercante, che non sia il mercante presente, ovvero altro testimonio. È il simil caso, e termine sia con li detti marinai, e se altro, ovvero il contrario facesse, e scrivesse, che quello suo quaterno, onero libro non sia tenuto a nulla ragione, ne ad esso si debba dare fede alcuna. Et se questo scrivano ricevesse mercantia dalli mercanti, e gli mancasse, sia tenuto esso scrivano, e emendarla: e il detto quaderno deve essere coperto di carta pecudina.
17. Trasbordo delle merci
Propongono, dicono, e diffiniscono li detti Consoli del mare, che qualunque patrone che havesse alcuna mercantia in nave, e gli bisognasse scaricare, o in porto, ovvero in spiaggia, come la detta robba ha dato in barcha, il detto patrone subito ipso facto è scapolo, e libero della detta roba, e mercantia così discartata e sia tenuta à emendarla essa barcha: salvo che non la perdesse per fortuna di mare, ovvero dè corsari: e in questi doi casi non sia tenuta.
18. Fattori e prova della consegna
Propongono, dicono, e diffiniscono li detti Consoli del mare, che qualunque mercante, ovvero altro huomo desse mercantia à qualche suo fattore, ovvero ad altra persona, che gli vendesse senza veruno testimonio dell'assegna, se si deve credere al detto fattore, e che volesse andare dritto alla ragione di Signoria, esso habbia doi testimoni diritti, e leali, e à costoro debba essere creduto, e dato piena fede.
19. Beni ritrovati in mare
Propongono, dicono, e diffiniscono questi sanj Consoli del mare, che qualunque huomo, che trovasse robba in mare che andasse à torno, gli sia lecito à torla, e assegnarla alla Corte, e darla per scritto fra 'l terzo di doppo che l'ha trovata, e tolta; e di questa robba così ricoverata ne debbia havere la metà trovandosi il patrone d'essa. Et questa tal robba debba stare in mano alla Corte trenta dì continui: e se in capo di trenta dì il patrone non ci apparirà, ò altra legittima persona per lui, la robba debbia essere di colui che l' ha trovata.
20. Recuperi sott’acqua
Propongono, dicono, e diffiniscono li Consoli antedetti, che qualunque persona che trova robba sott'acqua, debbiano essere le doi parti di quello che la trova, e il terzo debbia essere del patrone di essa robba di robbe che habbia segnale.
21. Merci contrassegnate
Propongono, ancora, e dichiarano, che qualunque persona trovasse robba che avesse segnale, che nessuno la debbia toccare sotto pena di tre volte tanto quanto che fusse estimata cotal mercantia che fusse così trovata, o più in arbitrio della detta ragione, che si trovasse nella detta terra.
Ripartizione dei danni e tutela delle merci
22. Corredi e contribuzione alle perdite
Propongono, e dechiarano li detti Consoli del mare, che qualunque nave facesse alcuna marea, si deve cavare fuora il terzo per li corredi; perché li corredi non sono tenuti d'andare a marea, e non devono essere mandati se si perdessero, o così versa vice li corredi non devono emendare l'altra mercantia.
23. Oro, argento, perle e beni di valore
Propongono, dicono, e diffiniscono, li detti Consoli del mare, che qualunque persona che trovasse oro, argento, ò perle, ò altre cose sottili, e di valore, e non l'abbisognasse al patrone, ovveroal nocchiero, ò al scrivano, e intervenisse, che di queste cose, e d'altre si devesse fare marea, ò per corsari, ò per fortuna del mare, le predette cose, non di devono emendare: e se le dette cose si perdessero, devono andare a marea.
24. Sbarco senza consenso del mercante
Propongono, dicono, e diffiniscono, li predetti Consoli del mare, che se alcun patrone di nave portasse, robba, ò mercantia non la possa trar fuori dalla nave senza licentia del patrone della mercantia. Et se essa la cavasse fuora senza licenza, e la mercantia si perdesse, il detto patrone della nave la debbia emendare.
25. Tempi di scarico e ritardo
Propongono, dicono, e diffiniscono, li sanj Consoli del mare, che se alcuno mercante noleggiasse alcuna nave grande, ovvero piccola, e non ci fusse nominato il patto di scarcare, ne di spacciare la nave, ne per l'una parte, ne per l'altra: però noi Consoli sentenziamo, che la nave essendo al carcatoro non la deve aspettare si non otto dì di tempo di bonaza, e debbia haver pagato il suo nolo. Et se li detti mercanti non volessero spacciare la nave, che la nave sia à risico delli mercanti; e debba haver la detta nave di salario quello che terminaranno li Consoli che saranno in quelle parti.
26. Getto delle merci in assenza del mercante
Propongono, dicono, e diffiniscono, li dettij Consoli del mare, che se un patrone avesse carcata la nave di mercantia, e fuse fortuna, e non ci fussero li mercanti, chèl detto patrone, se bisognasse, possa gettare fuora con le sue mani la detta mercantia. Et nessuna ragione gli possa contra, perché lo fà per scampo della persona della nave, e dell'altre mercantie, e la detta robba, e mercantia così gettata deve andare a mareà.
Corsari, conflitti e accordi
27. Accordi con i corsari
Propongono, dicono, e diffiniscono, li detti Consoli, che se la nave fusse assalita, e percossa dà corsari, sentenziamo, che l'patrone possa accordare il detto corsaro, ò per oro, ò per argento, ò per altra robba, e patto, per il quale si scampi la nave, e l'altra mercantia, non essendo li mercanti in nave.
28. Divieto di percosse e difesa del marinaio
Propongono, e diffiniscono li detti Consoli del mare, che nessuno patrone non possa battere nessun marinaro, ma il marinaro deve scampare, e tre à proda dinanzi alla catena del remeggio; e deve dire, dalla parte della mia signorìa a no mi toccare, tre volte. Et se il patrone passasse la catena per batterlo, il marinaro si deve difendere: e se il marinaro eccidesse il patrone, non sia tenuto al bando.
29. Nave che imbarca acqua
Propongono ancora, e diffiniscono li detti Consoli del mare, che qualunque nave, ò grande, ò piccola, avesse messa mercantia, e la nave facesse acqua alli mercanti, gl'è lecito di non dargli più robba, e il patrone ha libertà d'andare per i suoi fatti per scampare le persone, e la nave.
30. Patti conclusi in mare
Propongono, dicono, e sententiano li detti Consoli del mare, che nessun naviglio che sia in mare non debbia far patto, ne coventione alcuna, e sè l facesse in mare con mercanti, ò con marinari non vagliano, e siano di nessun valore, ne per essi patti si possa domandare, salvo, che no fosse in porto in luogo rameggiato in quattro, overo che lo scritto appara da l'una parte, e dall'altra, overo per mano dello scrivano, perché li testimonj non ponno andare la dove vanno le navi.
31. Riscatto della nave
Proponemo, e diffinimo noi Consoli del mare, che ciascuno patrone di nave habbia libertà di riscuotere una nave, ò per fortuna di mare, ò per corsari: e se bisognasse danari habbia libertà di torli sopra di essa, e della nave sia buono guardiano e faccia quello che deve.
32. Nave destinata alla corsa e restituzione del carico
Propongono, dicono, e diffiniscono li detti Consoli del mare, che se s'appresentasse che galea alcuna andasse in corso, e la nave avesse robba dentro, ò in tutto, ò in parte, e li mercanti rivolessero la lor robba, e mercantia, il patrone non sia tenuto à daglierla: salva, che li mercanti non li affrancassero la nave.
Il porto e la storia della navigazione
Le regole acquistano significato nel quadro dei traffici cittadini. Il percorso continua con Trani e il mare, le vicende degli armatori e lo studio di Maria Sirago sul sistema portuale.
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